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 chia La Pania

STATUTO DELLA SOCIETA' DEL NICCHIO

PARTE PRIMA

CAPITOLO I

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

La Nobile Contrada del Nicchio, preso atto della volontà del Popolo Nicchiaiolo di fondare una società a carattere educativo, ricreativo ed economico costituiva nell'anno 1947 la Società del Nicchio.

La denominazione originaria fu convenuta in " Società del Nicchio", in proseguo di tempo comunemente indicato come "La Pania".
La Società è quindi attualmente denominata "Società del Nicchio La Pania", brevemente "Società del Nicchio" e/o "La Pania".

CAPITOLO II

ART. 2

EMBLEMA E SEDE

La "Società del Nicchio La Pania", a sede, fin dall'origine, nell'antica Chiesa di Santo Stefano, di proprietà della Contrada ed ha per emblema un vessillo azzurro,listato di rosso e giallo con effigiati gli stemmi dell'Abbadia di Sopra e di Sotto e recante la scritta "Società del Nicchio".

CAPITOLO III

ART. 3

SCOPO E ATTIVITA'

La "Società del Nicchio", si prefigge lo scopo, attraverso la sua attività, di aggregare contradaioli e di incrementare il patrimonio morale,culturale,sociale ed economico della Contrada,devolvendo gli utili alla stessa.
Aderisce a quelli che sono i fini della Contrada e con essa collabora strettamente, costituendone parte integrante e funzionale.
La "Società del Nicchio" per conseguire le proprie finalità, promuove e realizza iniziative e manifestazioni di carattere ricreativo, educativo,morale,culturale,sociale,economico e di qualsiasi genere inerente ai fini che la Società stessa si prefigge.

CAPITOLO IV

ART. 4

PATRIMONIO

La Contrada determina gli indirizzi generali per il perseguimento dello scopo sociale e nell'ambito di tale indirizzi la Società ha piena autonomia di gestione.
Il patrimonio della Società appartiene alla Contrada, essendo destinato al conseguimento dello scopo sociale.
Il patrimonio è costituito dai beni mobili, anche registrati, dagli arredi, dalle attrezzature e macchinari, dalle merci, dalle scorte e da tutto quello che è destinato alle varie attività svolte dalla Società, nonché da ogni somma, titolo o valore che pervenga alla Società a qualsiasi titolo.
I residui attivi di gestione, al netto di ogni spesa e di impegno programmatico e di accantonamento, sono attribuiti alla disponibilità della Contrada.
Dal patrimonio è redatto inventario in duplice copia, di cui una è rimessa alla Contrada.

CAPITOLO V

ART. 5

SOCI

Sono soci effettivi della "Società del Nicchio" tutti i Protettori definiti tale dal Capitolato della Contrada.

ART. 6

SOCI SOSTENITORI

Sono soci sostenitori tutti coloro che, pur non appartenendo alla Contrada del Nicchio, contribuiscono economicamente alla vita della Contrada e della Società.
Il Socio sostenitore ha diritto ad intervenire all'Assemblea senza diritto di voto e non può essere eletto alle cariche sociali.

ART. 7

Per esercitare il diritto di voto è necessario che il socio abbia compiuto il sedicesimo anno di età. Per essere eletto alle cariche sociali il socio deve aver compiuto il diciottesimo anno di età, per essere eletto Presidente della Società, il socio deve aver compiuto il ventunesimo anno di età.

ART. 8

Perdono la qualifica di soci coloro che sono stai definiti danneggiatori morali o finanziari della Società o decadono dalla qualifica di Protettori della Contrada.

PARTE SECONDA

CAPITOLO VI

ART. 9

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della Società del Nicchio:

    a) Assemblea dei Soci;

    b) Consiglio Direttivo;

    c) Collegio dei Sindaci;

    d) Commissioni Permanenti.

ART. 10

ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci si riuniscono in Assemblea con l'intento di tracciare, mediante la discussione e la successiva deliberazione, le linee generali dell'attività entro l'ambito dei fini istituzionali e per provvedere agli adempimenti previsti dal presente Statuto. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente Statuto, obbligando tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o contrari.

ART. 11

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno ogni quadrimestre, nonché tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, mediante avviso affisso nel Rione e nei locali sociali e a mezzo stampa almeno tre giorni prima della rione.
L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta almeno cento soci con lettera inviata al Consiglio Direttivo e nella quale siano indicati gli argomenti da trattare.

ART. 12

Al termine di ciascun esercizio, l'Assemblea approva o respinge, previa discussione, la relazione morale e finanziaria della Società ed il Bilancio Consuntivo e Preventivo presentato dal Consiglio Direttivo.

ART. 13

L'Assemblea, ogni due anni, nella sua riunione ordinaria da tenere entro il mese di Ottobre elegge la Commissione Elettorale, composta da sette membri.Tale Assemblea è valida quando vi partecipano almeno cento soci.

ART.14

La Commissione Elettorale, entro 45 giorni dalla nomina, deve presentare una lista contenente i nominativi del Presidente, del Vice-Presidente, dei due Responsabili della Segreteria, dei quattro Responsabili dell'Economato, dell'Amministratore Economato, del Cassiere, del Bilanciere, dei Responsabili dei Servizi Società, del Responsabile Attività Gastronomiche, dei Responsabili della Fiera Gastronomica, del Responsabile Attività Sportive, dei Responsabili Manutenzione Locali, ed i Responsabili Attività Sociali, Culturali e Ricreative.
La scheda dovrà altresì contenere i nominativi dei tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Sindaci.
A parte verrà presentata la scheda contenente i nominativi dei componenti delle Commissioni Permanenti, indicate dai responsabili fra i protettori.
Possono essere presentate alla Commissione Elettorale altra o altre schede, perlomeno 5 giorni prima di quello fissato per le elezioni. La presentazione è valida se la scheda o le scheda saranno sottoscritte da almeno cento elettori.
Sia la scheda presentata dalla Commissione Elettorale che le altre dovranno essere affisse per almeno 48 ore nei locali sociali.
Le operazioni elettorali sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

ART.15

L'Assemblea ha la facoltà di negare la fiducia al Consiglio Direttivo ed alla Commissione Elettorale e di provocarne la decadenza con deliberazione, eventualmente segreta, presa a maggioranza dei due terzi dei soci presenti, purché questi non inferiore a 100.
In caso di decadenza Consiglio Direttivo rimane in carica per l'Amministrazione Ordinaria fino a quando non entrerà in funzione il nuovo Consiglio e l'Assemblea provvede immediatamente a nominare la Commissione Elettorale.
In caso di decadenza della Commissione Elettorale, viene nominata subito una nuova Commissione.

ART.16

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo quanto previsto dagli art.13 e 15, nonché per la modifica delle norme del presente Statuto, per le quali occorre la presenza di almeno 100 soci.
Le proposte di modifica del presente Statuto devono ricevere l'approvazione del Seggio Direttivo della Contrada.

ART. 17

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci presenti, salva l'ipotesi di decadenza di cui al precedente art.15.

ART. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Della riunione della Assemblea dei Soci deve essere redatto, a cura dei due Responsabili della Segreteria, apposito verbale sottoscritto dai medesimi e dal Presidente.

CAPITOLO VII

ART. 19

CONSIGLIO DIRETTIVO

La Società è amministrata dal Consiglio Direttivo, al quale spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, senza limitazione alcuna, nel rispetto delle linee generali deliberate dall'Assemblea ed entro l'ambito dei fini istituzionali.
Il Consiglio Direttivo può assumere tutte le iniziative e compiere tutte le attività ritenute necessarie per il conseguimento degli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti nei confronti dei soci passibili di censure.

ART. 20

Il Consigli Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dai due Responsabili della Segreteria, da quattro Responsabili dell'Economato, dall'Amministratore Economato, dal Cassiere, dal Bilanciere, da due Responsabili dei Servizi Società, dal Responsabile Attività Gastronomiche, dai due Responsabili della Fiera Gastronomica, dal Responsabile Attività Sportive, dai due Responsabili Manutenzione Locali, dai due i Responsabili Attività Sociali, Culturali e Ricreative, i quali durano in carica due anni e sono eletti con le modalità di cui gli articoli 13 e 14.
In caso di decesso e di dimissioni di un membro, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione, chiedendone la ratifica alla prima Assemblea e, salvo quanto previsto, per il Presidente al successivo articolo 22.

ART. 21

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e delibera, eventualmente con voto segreto, con la presenza effettiva della metà dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di Parità, prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto su apposito libro il relativo Verbale da sottoscriversi dal Presidente e dai due Segretari.

ART. 22

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della Società davanti ai terzi e in giudizio.
Il Presidente convoca, presiede e dirige l'Assemblea dei Soci edi il Consiglio Direttivo.
Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del consiglio Direttivo e richiede, a sua discrezione, il parere del Priore.
In caso di sua assenza o impedimento è sostituito a tutti gli effetti dal Vice-Presidente.
Nell'ipotesi di dimissioni, decesso o impedimento permanente del presidente, il Vice-Presidente, sostituito a sua volta nella sua carica dal consigliere scelto dal consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea alla prima riunione, assume la Presidenza della Società. Il Consigliere come sopra nominato Vice-Presidente, viene sostituito con le modalità di cui al precedente articolo 20.

ART. 23

CASSIERE E BILANCIERE

Il Cassiere è responsabile della cassa e di ogni valore della Società e ne risponde in proprio.Emette i mandati di entrata e conserva quelli di uscita, registrandoli nell'apposito libro di cassa. Tutti i mandati devono essere vistati dal Presidente. Compie tutte le operazioni bancarie ed economiche necessarie all'attività della Società.

I ART. 24

Il Bilanciere tiene la contabilità della Società, aggiornandola con la documentazione ricevuta dal Cassiere; relaziona il Presidente ed il Consiglio Direttivo sulle questioni inerenti ai problemi finanziari e fiscali. Redige il Bilancio Consuntivo e Preventivo, corredato dalla relazione finanziaria, di competenza del Consiglio Direttivo, da presentarsi all'Assemblea dei Soci per l'approvazione al termine di ogni esercizio.
I Bilanci devono essere corredati dalla relazione morale e finanziaria redatta dai Sindaci Revisori.

ART. 25

COMMISSIONI PERMANENTI

Le Commissioni Permanenti collaborano con il consiglio Direttivo per il conseguimento degli scopi sociale ed hanno il compito di promuovere e realizzare, nelle loro rispettive materie di competenza, iniziative per lo sviluppo e la promozione dell'attività societaria.
Sono presiedute e dirette dai Responsabili delle varie attività, nominati con le modalità previste ai precedenti articoli 13 e 14.
I Responsabili provvedono all'organizzazione funzionale delle Commissioni Permanenti, attribuendo ai singoli membri incarichi e compiti specifici.
I Responsabili danno attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo sulle materie di competenza delle singole Commissioni e riferiscono al Presidente ed al Consiglio Direttivo in merito alle attività ed iniziative delle Commissioni.
I Responsabili nominano i singoli membri con le modalità di cui all'articola 14.
Il Consiglio Direttivo, con la presentazione del Bilancio Preventivo e, se necessario, con successiva delibera integrativa, approvata dalla Assemblea, attribuisce a ciascuna Commissione Permanente per l'espletamento della propria attività un fondo, della cui gestione risponde il Responsabile; per l'utilizzazione del fondo attribuito dal Consiglio Direttivo ed approvata dalla Assemblea, ciascuna Commissione ha piena autonomia, salvo il rendiconto al termine di ciascun esercizio.

Ogni Commissione si riunisce quando si presenta l'opportunità o la necessità, su richiesta del Responsabile o del Presidente o del Consiglio Direttivo; su richiesta del Presidente partecipa, al completo dei suoi membri alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La futura istituzione di nuove Commissioni Permanenti, in quanto diretta a migliorare la funzionalità della attività societaria senza alterarne i principi gestionali, è di competenze della Assemblea e non comporta modifica del presente Statuto, pur dovendosi introdurre in tale eventualità nel medesimo i necessari adeguamenti.

ART.26

ATTIVITA' DELLE SINGOLE COMMISSIONI PERMANENTI

Le Commissioni Permanenti sono:

Commissione Segreteria;

Commissione Servizi Società;

Commissione Economato;

Commissione Attività Gastronomiche;

Commissione Fiera Gastronomica;

Commissione Attività Sociali, Culturali e Ricreative;

Commissione Attività Sportive;

Commissione Manutenzione Locali.

ART.27

COMMISSIONE SEGRETERIA

La Commissione Segreteria, composta da un minimo di quattro membri, tra cui due Responsabili, cura ed ha la responsabilità degli archivi. Redige e dà lettura dei verbali alle sedute.
Durante le operazioni elettorali i Responsabili della Segreteria o, in loro assenza un membro della Commissione, è a disposizione della Commissione Elettorale con la quale collabora per lo svolgimento delle operazioni.

ART.28

COMMISSIONE SERVIZI SOCIETA'

La Commissione Servizi Società, composta da un minimo di cinque membri di cui due Responsabili, è preposta ad organizzare il servizio per tutte le attività delle Società.

ART.29

COMMISSIONE ECONOMATO

La Commissione Economato, composta da un minimo di otto membri, di cui quattro Responsabili ed un Amministratore Economato, provvede alla fornitura ed all'approvvigionamento di ogni materiale, merce e scorta per l'espletamento dell'attività societaria.

ART.30

COMMISSIONE ATTIVITA' GASTRONOMICHE

La Commissione Attività Gastronomiche, composta da un minimo di quattro membri, tra cui un Responsabile, provvede alla funzionalità della cucina e coordina tutte le attività connesse alla medesima.

ART.31

COMMISSIONE FIERA GASTRONOMICA

La Commissione Fiera Gastronomica, composta da un minimo di sei membri, tra cui due Responsabili, ha il compito di gestire l'attività della relativa manifestazione.

ART.32

COMMISSIONE ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE

La Commissione Attività Sociali, Culturali,Ricreative, composta da un minimo di otto membri, tra cui due Responsabili ed il Responsabile del Gruppo Donatori da Sangue, ha lo scopo di provvedere all'esigenze di tipo sociale, culturale, educativo ed assistenziale, promovendo le relative iniziative.

ART.33

COMMISSIONE ATTIVITA' SPORTIVE

La Commissione Attività Sportive, composta da un minimo di cinque membri, tra cui un Responsabile, gestisce tutte le attività sportive della Società al fine di incentivare la partecipazione alle manifestazioni sociali.

ART.34

COMMISSIONE MANUTENZIONE LOCALI

La Commissione Manutenzione Locali, composta da un minimo di cinque membri, tra cui due Responsabili, ha per compito la manutenzione e la conservazione di tutti i beni della Società.

ART.35

COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra i Protettori, che durano in carica due anni.
Il Collegio ha la funzione di controllare l'andamento economico della Società, verificando la regolarità della gestione.
Il Collegio inoltre decide sui ricorsi contro le violazioni dello Statuto che si presumono compiute da qualsiasi membro del Consiglio Direttivo.
Il Collegio deve riunirsi almeno due volte all'anno per il controllo della contabilità della Società e l'esame del Bilancio Consuntivo.Delle riunioni, il Collegio deve redigere verbale su apposito registro.
In occasione dell'Assemblea straordinaria per la presentazione dei Bilanci, il Collegio dovrà sottoporre all'Assemblea la relazione morale e finanziaria.
I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ART.36

DISPOSIZIONE TRANSITORIE FINALI

L'attività dei singoli organi della Società è disciplinata da apposito regolamento.

ART.37

In caso di scioglimento della Società il patrimonio sociale resta nella disponibilità della Contrada.

REGOLAMENTO SOCIETA' DEL NICCHIO "LA PANIA"

REGOLAMENTO INTERNO

Della Società del Nicchio

ART.1

Lo svolgimento delle attività finalizzate al conseguimento degli scopi sociali è demandato al Consiglio Direttivo nell'ambito delle linee generali tracciate dall'Assemblea.

ART.2

DESTINAZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE SOCIALI

I locali e le attrezzature sociali sono destinati all'esercizio delle attività finalizzate al conseguimento degli scopi sociali. Sono a disposizione della Contrada e dei suoi organi ufficiali, previo accordo con il Consiglio Direttivo, che deve essere formato tempestivamente per cordinare i programmi sociali.

ART.3

USO DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI SOCIALI

I locali e le attrezzature della Società sono utilizzati gratuitamente dalla contrada e dalle sue Commissioni per le attività concordate.
L'utilizzo di tavoli, sedie, materiali di cucina, e simili è consentito inoltre alle Consorelle, Enti, Istituti, e in casi particolari, anche a contradaioli, ma solo in tali ipotesi, per piccole quantità e uso non abituali.
Di tutto il materiale che viene dato in uso fuori dai locali sociali, deve essere redatto un verbale di uscita controfirmato dal richiedente, con assunzione di responsabilità da parte del medesimo e obbligo di risarcimento per eventuali danni.
Per l'utilizzo dei locali sociali per cerimonie (nozze, compleanni e ricorrenze in genere), è necessaria la preventiva autorizzazione del Presidente, il quale la concederà avendo sempre cura di non intralciare l'attività societaria. Le spese sostenute dovranno essere rimborsate, oltre l'eventuale compenso per l''uso dei locali ed attrezzature, determinato dal Consiglio Direttivo e dalle Commissioni preposte.
Nei casi non previsti dal presente regolamento, decide di volta in volta il Consiglio Direttivo.

ART.4

EVENTI LUTTUOSI ED ONORANZE FUNEBRI

In casi di decesso del Priore, del Capitano, del Rettore del Collegio dei Maggiorenti e del Presidente della Società, la Società rimarrà chiusa; per altri eventi luttuosi compresi i casi di rilevanza generale, la chiusura è disposta a discrezione del Consiglio Direttivo.

ART.5

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Per la nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente, secondo quanto prescritto dallo Statuto, si dovranno osservare le seguenti norme:

    a) L' Assemblea dei Soci entro il mese di Ottobre di ogni biennio, nomina una Commissione Elettorale composta di sette membri. Tale Commissione nella sua prima riunione provvederà ad eleggere il Presidente ed un Segretario al suo interno;

    b) Sono elettori i Soci di ambo i sessi che abbiano superato il sedicesimo anno di età e che abbiano i requisiti previsti dallo Statuto;

    c)

    Sono eleggibili i contradaioli che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo per il Presidente di Società quanto previsto dalla Statuto.Debbono inoltre essere presenti all'Assemblea ed aver dichiarato la loro disponibilità ad accettare l'eventuale elezione. A tale scopo, all'inizio dell'Assemblea, il Presidente raccoglie le candidature e le rende note all'Assemblea stessa nella maniera più idonea alla circostanza;

    d)

    Ogni membro dell'Assemblea può indicare fino a tre nominativi mediante scheda segreta. La scheda, per essere ritenuta valida, dovrà contenere non più di tre nominativi espressamente indicati con il nome e cognome.
    Lo stesso nominativo ripetuto più volte conterà come una sola indicazione. L'indicazione di nominativi non eleggibili non comporterà l'annullamento della scheda. Una scheda sarà ritenuta nulla qualora contenga segni o scritte all'infuori dell'indicazione dei nominativi prescritti;

    e)

    Risulteranno eletti i primi sette nominativi che avranno avuto il maggior numero di voti ed accettino l'elezione.In caso di ex-aequo per il settimo posto verrà effettuata un ulteriore votazione segreta fra tali nominativi e sarà eletto quello che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti espressi:

    f)

    In caso che non venga raggiunto il numero dei sette membri validamente eletti l'Assemblea dovrà essere ricontata entro sette giorni per procedere alla nomina della Commissione con le stesse regole di cui ai commi precedenti.Qualora l'esito risultasse negativo si procederà ad ulteriori convocazioni dell'Assemblea, sempre nel termine di sette giorni.

    g)

    La Commissione Elettorale ha l'obbligo di rendere nota la data delle operazioni elettorali, a mezzo di avvisi murali da affiggere nel rione e da inviare alle Pubbliche Affissioni. La Commissione potrà avvalersi della pubblica stampa per le comunicazioni necessarie;

    h)

    Le operazioni elettorali dovranno aver luogo il Sabato dalle ore 21,00 alle ore 24,00 e la Domenica dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Alle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti della Commissione assistiti dal Segretario in carica. L'elettore potrà votare per intero la scheda presentata dalla Commissione o da un altro gruppo come pure cancellarne i nominativi e sostituirli con altri. L'eventuale elezione di elementi non aventi requisiti previsti dallo Statuto comporta l'annullamento degli eletti;

    i) La scheda dei membri del Consiglio Direttivo deve essere redatta in ordine di carica;

    l) I componenti del Consiglio Direttivo scaduto sono rieleggibili;

    m)

    Gli scrutini avverranno non appena dichiarate chiuse le operazioni di voto e si procederà pubblicamente.E' obbligatoria la presenza di almeno cinque componenti della Commissione. Risulteranno eletti i candidati cha avranno riportato la maggioranza dei voti;

    n)

    Non appena conosciuti i risultati e firmato il relativo verbale il Presidente da incarico al Segretario di darne comunicazione agli interessati invitandoli all'Assemblea dei Soci di insediamento convocata e presieduta dal Presidente stesso che dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data delle elezioni.

ART. 6

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci si svolgeranno in prima ed eventualmente in seconda convocazione. La comunicazione pubblica della convocazione dell'Assemblea dei Soci, salvo casi eccezionali o di particolare ed urgente necessità, deve essere almeno tre giorni avanti la riunione a mezzo di avvisi murali da collocarsi nelle apposite bacheche, ove in essi sia ben specificato l'ordine del giorno, ed attraverso la pubblica stampa o tramite altri avvisi da collocarsi in altre parti della Contrada. Per i casi eccezionali ed ove il Presidente lo ritenga opportuno, deve essere data pubblica comunicazione perlomeno dodici ore avanti l'ora fissata per la prima convocazione.

ART. 7

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Le riunioni si terranno soltanto in prima convocazione. La comunicazione agli interessati deve essere data a mezzo invito personale, ove sia ben specificato l'ordine del giorno da trattare, almeno sette giorni prima della riunione. In caso di procedura di urgenza sarà convocato con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo. Le riunioni hanno validità se presenti la metà più uno dei suoi componenti. I membri del Consiglio possono esprimere ufficialmente il loro dissenso rispetto alle decisioni adottate dalla maggioranza esclusivamente attraverso l'inserimento di dichiarazione a verbale.

ART. 8

BILANCI E CONTABILITA'

Il Consiglio, per mezzo del Bilanciere, compila il rendiconto preventivo e consuntivo e sottopone questi ultimi all'Approvazione dei Soci secondo il disposto dello Statuto di Società entro il mese di Marzo. Le operazioni di entrata e di uscita dovranno essere regolate a mezzo dei rispettivi mandati che, redatti dal cassiere, per essere validi, dovranno portare la firma del presidente e di almeno un responsabile delle singole Commissioni Permanenti. Il Cassiere paga e riscuote in base ai mandati che riporterà poi per la loro registrazione sull'apposito libro cassa. Il Cassiere curerà inoltre di tenere allagati ai mandati i documenti giustificativi delle spese (fatture, note di rimborso ed altro). I responsabili delle Commissioni dovranno rimettere al Bilanciere i preventivi di spesa entro il 31 Gennaio.

ART. 9

COMMISSIONE SEGRETERIA

La Commissione Segreteria, oltre a quanto stabilito dallo Statuto, ha i seguenti compiti:

      - coordina l'utilizzazione degli spazi della Società;

      - collabora con le altre Commissioni per la pubblicazione delle loro attività;

      - evade la corrispondenza e la documentazione di sua competenza e quella che gli fosse indicata dal Presidente.

ART. 10

COMMISSIONE SERVIZI

La Commissione Servizi Società cura le seguenti attività:

      - apertura e chiusura della Società secondo le direttive del Consiglio Direttivo;

      - servizio al bar;

      - servizio per attività gastronomiche e manifestazioni in genere;

      - servizio per la tombola;

ART. 11

COMMISSIONE ECONOMATO

La Commissione Economato svolge le seguenti mansioni:

      - provvede all'acquisto di ogni bene occorrente per il buon funzionamento della Società;

      - redige e mantiene aggiornato il libro di carico e scarico di tutte le merci avute in consegna;

      - trasmette al Cassiere tutti i mandati di pagamento muniti di giustificativi;

      - a seguito di esplicita richiesta, collabora con le Commissioni della Contrada per il migliore svolgimento di quelle attività che le stesse intendono intraprendere, previo benestare del Consiglio Direttivo;

      - propone al Consiglio Direttivo le spese di straordinaria entità non preventivate.

ART. 12

COMMISSIONE ATTIVITA' GASTRONOMICHE

La Commissione Attività Gastronomiche cura la gestione della cucina, coordinando tutta la relativa attività, compreso il servizio interno alla medesima.

ART. 13

COMMISSIONE FIERA GASTRONOMICA

La Commissione Fiera Gastronomica svolge le seguenti mansioni:

      - propone al Consiglio Direttivo la data di effettuazione della manifestazione;

      - predispone il programma della stessa da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

      - nomina i Responsabili dei singoli padiglioni i quali, a loro volta,provvedono all'organizzazione dei servizi;

      - nomina i Cassieri.

ART. 14

COMMISSIONE SOCIALE, CULTURALE E RICREATIVA

Tale Commissione cura ogni attività sociale, culturale, ricreativa, educativa ed assistenziale. Della stessa fanno parte il Responsabile del Gruppo Donatori di Sangue "Luciano Guideri" ed il Responsabile del Gruppo Teatrale "Santa Chiara".

ART. 15

COMMISSIONE ATTIVITA' SPORTIVE

Organizza l'attività sportiva per tutti i Soci, i quali sono tenuti a collaborare allo svolgimento dell'attività sociale.

ART. 16

COMMISSIONE MANUTENZIONE LOCALI

Provvede all'ordinaria manutenzione e conservazione dei locali delle attrezzature ed impianti interni ed esterni, nonché alla sistemazione ed arredo urbano della valle. Eventuali spese straordinarie da sostenere in attività e non inserite nel Bilancio preventivo, devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 17

DISPOSIZIONE FINALE

Tutte le Commissioni sono tenute a collaborare tra di loro e con il Consiglio Direttivo, anche al di là delle rispettive sfere di competenza stabilite nello Statuto e dal presente Regolamento, per il perseguimento degli scopi sociali.