CAPITOLATO DELLA NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO INTERNO

 

CAPITOLATO DELLA NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO

 

PARTE PRIMA

 

CAP. I

ORIGINI DELLA CONTRADA

Art. 1

Nella città di Siena, la Contrada del Nicchio è sorta dalla fusione delle Compagnie dell'Abbadia Nuova di Sopra e dell'Abbadia Nuova di Sotto.
 

TERRITORIO E CONFINI

Art. 2
Secondo il Bando di Violante di Baviera, la Contrada del Nicchio si estende da Porta San Viene alla strada dei Pispini, comprendendo le vie adiacenti di Santa Chiara e di Finimondo e la Piazza di Santo Spirito. Della via di Pantaneto sono compresi nel suo territorio i pochi fabbricati a destra fino a tutta la chiesa di San Giorgio. I suoi confini retrocedono, poi, sul lato sinistro di detta via di Pantaneto. Sono comprese nel suo territorio la colonna detta del Ponte e Samoreci. I confini discendono inoltre per la via dell'Oliviera, occupandola da ambo i lati e con le vie adiacenti del vicolo del Sasso, Fieranuova, Fieravecchia e del Refugio, per ricongiungersi poi con la Via del Pispini, di fronte alla chiesa dell'Oratorio.
 

EMBLEMA E COLORI

Art. 3
La Bandiera della Contrada del Nicchio è un campo di azzurro con figure araldiche d'oro e di rosso in parti uguali e minori dello smalto del campo. Il suo emblema è una conchiglia sormontata da una corona Granducale, con due rami di corallo, moventi dall'orecchio della valva, e con un pendaglio formato da tre nodi di Savoia d'oro divisi da due rose, una di rosso a destra e l'altra d'argento a sinistra.
 

SEDE

Art. 4
La Contrada del Nicchio ha la sua sede nell'Oratorio di S. Gaetano Thiene, Patrono della Contrada stessa, in Via dei Pispini, costruito nel 1680 dagli abitanti del rione.

 

CAP. II

FINI DELLA CONTRADA

Art. 5
I fini della Contrada del Nicchio (alla cui attuazione si perviene con la esaltazione dei valori morali che hanno radice nella tradizione e nel sentimento religioso e civile) sono quelli di tenere uniti e affratellati gli appartenenti alla Contrada stessa arricchendone i sentimenti di solidarietà familiare e civica, che si manifestano precipuamente nel culto e nella conservazione delle tradizioni e si esaltano nel conseguimento della Vittoria sul Campo.

 

CAP. III

DEI CONTRADAIOLI

Art. 6
Tutti coloro che sono nati nel territorio della Contrada sono Nicchiaioli di diritto. Sono Contradaioli ad ogni effetto e fanno parte del Popolo anche tutti coloro che liberamente vogliono appartenere alla Contrada e sono da questa accolti con delibera dell'Assemblea della Contrada stessa, nonché coloro che, pur non essendovi nati, ricevono il Battesimo Contradaiolo.

 

CAP. IV

DEI PROTETTORI E DEI SOSTENITORI

Art. 7
Sono Protettori tutti i Contradaioli di ambo i sessi che si impegnano al pagamento di una quota annua nella misura stabilita dal Seggio e ratificata dall'Assemblea del Popolo. Perdono la veste di Protettori coloro che non sono in regola con il pagamento della quota e sono da considerare danneggiatori morali o finanziari della Contrada.
Sono Sostenitori della Contrada tutti coloro che non essendo Contradaioli contribuiscono economicamente alla vita della Contrada.

 

PARTE SECONDA

 

CAP. V

DEGLI ORGANI DELLA CONTRADA

Art. 8
La contrada del Nicchio è retta ed amministrata da:
- Assemblea del Popolo
- Seggio
- Collegio dei Maggiorenti
- Commissioni Permanenti

 

CAP. VI

DELL'ASSEMBLEA DEL POPOLO

Art. 9
L'assemblea del Popolo è l'Organo supremo della Contrada e la compongono tutti i Protettori di ambo i sessi di età non inferiore a 16 anni.
L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria non oltre la fine del mese di Aprile di ogni anno, entro 15 giorni antecedenti e Successivi a ciascun Palio quando la Contrada ha diritto di partecipare al medesimo. In sede straordinaria l'Assemblea del Popolo può essere convocata dai Priore, per deliberazione propria, o su richiesta di almeno cento Protettori. In questo caso deve essere presentata al Priore medesimo richiesta scritta firmata dai richiedenti, ove siano indicati specificatamente gli argomenti da trattare.
Nei giorni del Palio, e limitatamente agli argomenti inerenti allo stesso, l'Assemblea straordinaria può essere richiesta anche dal Capitano. Ogni due anni, in sede ordinaria, l'Assemblea del Popolo nomina entro il mese di ottobre una Deputazione Elettorale, composta di sette membri. La Deputazione è presieduta dal Rettore del Collegio dei Maggiorenti o da un suo delegato scelto fra i membri del Collegio medesimo, senza diritto di voto.

Art. 10
La Deputazione Elettorale, le cui modalità di elezione e funzioni sono stabilite dal Regolamento, entro quarantacinque giorni dalla sua nomina dovrà predisporre una lista contenente i nominativi del Seggio con le cariche specifiche del medesimo.
Possono tuttavia essere presentate altra o altre liste. Dette liste dovranno essere presentate alla Deputazione Elettorale almeno tre giorni prima di quello fissato per le elezioni e saranno ammesse soltanto se sottoscritte da almeno cento Protettori aventi diritto di partecipare alla Assemblea del Popolo. Tutte le liste dovranno essere, a cura della Deputazione Elettorale, affisse nella Sede della Contrada almeno quarantotto ore prima dell'inizio delle operazioni elettorali.
In caso di sfiducia votata dall'Assemblea al Capitano in carica, di impedimento permanente o di dimissioni dello stesso, l'Assemblea procede alla nomina di una apposita commissione composta da cinque membri che proporrà il nome del nuovo Capitano.

Art. 11
Tutte le operazioni elettorali si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 12
L'Assemblea del Popolo, nella sua sede ordinaria annuale, approva o rigetta, previa discussione, la relazione presentata dal Seggio in merito allo stato della Contrada ed alla situazione morale e finanziaria della stessa. Approva o rigetta, altresì, il Bilancio Consuntivo e Preventivo presentato dal Seggio. L'Assemblea ha facoltà di negare la sua fiducia al Priore ed al Seggio e di provocarne la decadenza, con deliberazioni prese a maggioranza di due terzi, purché siano presenti almeno cento Protettori.

Art. 13
L'Assemblea del Popolo, su proposta del Seggio, delibera sugli atti di disposizione di beni immobili di proprietà della Contrada e sulla costituzione di diritti reali sugli stessi. Delibera inoltre su ogni altro argomento per il quale il Seggio ritenga opportuno chiedere l'approvazione dell'Assemblea. Ratifica la nomina del Corpo dei Consiglieri del Priore, proposto dal Seggio.

Art. 14
Per le modalità concernenti le convocazioni dell'Assemblea del Popolo valgono le norme del Regolamento in materia.

Art. 15
Le riunioni dell'Assemblea del Popolo sono valide in prima convocazione quando è presente un numero di intervenuti non inferiore a cento. In seconda convocazione qualsiasi numero di intervenuti rende valida 1'Assemblea, salvo per delibere concernenti materie regolate dagli articoli 59 e 60. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Delle riunioni dell'Assemblea del Popolo dovrà essere redatto, a cura del Cancelliere, verbale compilato nell'apposito registro, sottoscritto dal Priore e dal Cancelliere stesso.

 

CAP. VII

DEI CONSIGLIERI DEL PRIORE

Art. 16
I Consiglieri del Priore sono un corpo con funzioni consultive proposto dal Seggio e ratificato dall'Assemblea. I Consiglieri del Priore sono consultati dal Priore su questioni di rilevante e straordinaria importanza per la vita e lo sviluppo della Contrada. Il corpo dei Consiglieri del Priore resta in carica per la durata del Seggio.

 

CAP. VIII

DEL SEGGIO

Art. 17
Il Seggio amministra e governa la Contrada sentito, ove sia ritenuto opportuno, il parere del Collegio dei Maggiorenti, e ne risponde all'Assemblea. Il Seggio presenta all'Assemblea del Popolo i Bilanci annuali Consuntivi e Preventivi; cura la conservazione, il miglioramento e la tutela dei beni della Contrada; propone all'Assemblea del Popolo le modifiche da apportare al presente Capitolato od al Regolamento Interno; ratifica le delibere delle Commissioni Permanenti. Il Seggio propone all'Assemblea in merito agli atti di disposizione dei beni immobili di proprietà della Contrada e sulla costituzione di diritti reali sugli stessi per la relativa delibera. Spetta al Seggio di proporre all'Assemblea i nominativi per la sostituzione dei Consiglieri del Popolo e dei Presidenti delle Commissioni Permanenti la cui carica si sia resa vacante (artt. 30-44). Propone all'Assemblea i nominativi dei Consiglieri del Priore per la ratifica. Spetta inoltre al Seggio di deliberare su tutte le questioni che, per disposizione del presente Capitolato o del Regolamento, non siano espressamente devolute alla competenza di altri organi della Contrada.

Art. 18
Il Seggio è composto: dal Priore, dal Vicario Generale, da due Vicari, dal Cancelliere, da due Vice-Cancellieri di cui uno Archivista, dal Camarlengo, dal Bilanciere, da sette Consiglieri del Popolo e dai Presidenti delle singole Commissioni Permanenti. Fanno altresì parte di diritto del Seggio il Capitano ed il Presidente della Società del Nicchio nonché i membri del Collegio dei Maggiorenti a titolo consultivo.

Art. 19
Il Seggio nomina anche il Correttore e Vice-Correttore che devono essere consultati su tutti gli affari inerenti ai culto ed alla direzione e manutenzione dell'Oratorio. Il Seggio nomina inoltre il Custode Sacrestano per chiamata diretta oppure, ove lo stesso lo ritenga opportuno, per concorso. Dura in carica un anno e può essere riconfermato. Può essere altresì rimosso nel caso che gravi motivi lo consiglino. Il Seggio nomina inoltre l'Esattore che dura in carica un anno ed è rieleggibile e ne fissa l'aggio di riscossione che ad esso compete.

Art. 20
Il Seggio si riunisce perlomeno una volta ogni tre mesi per esaminare e discutere argomenti inerenti al governo ed alla amministrazione della Contrada, ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità. La convocazione del Seggio è fatta dal Priore. Il Seggio deve riunirsi obbligatoriamente la sera della tratta dei cavalli quando la Contrada partecipa al Palio.

Art. 21
Le deliberazioni del Seggio sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Priore. Delle riunioni del Seggio dovrà essere redatto, a cura del Cancelliere, verbale compilato nell'apposito registro e sottoscritto dal Priore e dal Cancelliere stesso.

Art. 22
Il Seggio durante il periodo elettorale resta in carica esclusivamente per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.
 

DEL PRIORE, DEL VICARIO GENERALE, DEI VICARI, DEL CANCELLIERE, DEI DUE VICE-CANCELLIERI, DEL CAMARLENGO, DEL BILANCIERE, DEI CONSIGLIERI DEL POPOLO, DEI PRESIDENTI DELLE SINGOLE COMMISSIONI PERMANENTI.

Art. 23

II Priore è il Capo della Contrada ed ha la legale rappresentanza della stessa. Autorizzato dal Seggio, con delibera dell'Assemblea, compie tutti gli atti e negozi giuridici che riguardano o interessano la Contrada o nei quali la stessa sia comunque parte. Rappresenta la Contrada in tutte le sue relazioni con il Magistrato delle Contrade, con le Consorelle, con le autorità amministrative, con gli Enti. Cura l'attuazione di tutte le delibere dell'Assemblea del Popolo, del Seggio e del Collegio dei Maggiorenti. Convoca, presiede e dirige le riunioni dell'Assemblea del Popolo, del Seggio e dei Consiglieri del Priore. Sottoscrive tutti gli atti e documenti che riguardano la Contrada. Impartisce le disposizioni che ritiene più opportune per il miglior funzionamento degli organi della Contrada, sorvegliandone l'attività e l'operato. Richiede, a sua discrezione, il parere consultivo del Collegio dei Maggiorenti e dei Consiglieri del Priore su particolari questioni e problemi. Illustra all'Assemblea del Popolo la relazione annuale, presentata dal Seggio, sullo stato della Contrada e la situazione morale e finanziaria della stessa. Il Priore, previa comunicazione al Seggio, propone all'Assemblea del Popolo la decadenza dalla carica di quei membri che siano risultati ingiustificatamente e sistematicamente assenti dalle riunioni del Seggio stesso.

Art. 24
Il Vicario Generale affianca il Priore in ogni sua attività e lo sostituisce, in casi di temporanea assenza o di impedimento, in tutte le sue attribuzioni inerenti alla ordinaria amministrazione della Contrada. Nell'ipotesi di valide ed accettate dimissioni del Priore, di decesso o di invalidità permanente dello stesso, il Vicario Generale assume automaticamente ad ogni effetto la carica e posizione del Priore per la durata del mandato. Le funzioni di Vicario Generate, in questi casi, vengono assunte dal Vicario più anziano. Entro il termine di trenta giorni dall'assunzione della carica il nuovo Priore deve convocare, in riunione straordinaria, l'Assemblea del Popolo per la nomina di un altro Vicario a mezzo di scheda segreta. Sovrintende al coordinamento dei Presidenti delle Commissioni Economato, Cerimonie, Gioventù nella formazione della Comparsa di Piazza e per le onoranze in occasione della Festa del Santo Patrono.

Art. 25
I due Vicari coadiuvano il Priore ed il Vicario Generate per l'espletamento di funzioni e compiti ad essi delegati.

Art. 26
Il Cancelliere attua le disposizioni del Priore. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea del Popolo alle sedute del Seggio, del Collegio dei Maggiorenti e dei Consiglieri del Priore. Redige e legge i verbali delle riunioni e delle sedute, sottoscrivendoli. Cura il registro dei verbali; a seguito di disposizioni impartite dal Priore, evade la corrispondenza, inoltra gli avvisi per le convocazioni delle varie adunanze, redige i comunicati per la stampa e ne cura la pubblicazione; riferisce e legge nelle adunanze la corrispondenza, i comunicati, le relazioni delle Commissioni Permanenti e quanto altro possa interessare l'adunanza stessa o avere attinenza con gli argomenti posti all'ordine del giorno. Raccoglie e conserva i registri dei Verbali delle singole Commissioni. Partecipa, in qualità di segretario, alle operazioni elettorali, cura la preparazione delle stesse, sorveglia il loro regolare svolgimento, raccoglie e conserva il materiale elettorale e le schede votate e provvede a comunicare agli eletti i risultati dette votazioni. I due Vice-Cancellieri coadiuvano il Cancelliere. Il Vice-Cancelliere più anziano sostituisce ad ogni effetto il Cancelliere in sua assenza o impedimento. Il Vice-Cancelliere Archivista ha, inoltre, il compito di custodire l'archivio, di curare qualsiasi ricerca storica inerente la Contrada e conservare di concerto con la Commissione Economato il Patrimonio Museale.

Art. 27
II Camarlengo è il cassiere della Contrada ed è materialmente responsabile della cassa. Tiene il libro cassa con i relativi documenti assumendone ogni responsabilità. A seguito di appositi mandati sottoscritti dal Priore e dai Presidenti delle varie Commissioni effettua i pagamenti e provvede alle riscossioni. Ritira dall'apposita Commissione le ricevute relative alle quote dei Protettori e ne cura l'esazione. Entro il 31 gennaio di ogni anno, consegna al Bilanciere tutta la documentazione in suo possesso occorrente per la redazione del Bilancio Consuntivo. Sceglie un Vice-Camarlengo e ne sottopone la nomina al Seggio in occasione dell'insediamento. Tale nomina sarà resa nota all'Assemblea del Popolo nella seduta successiva a quella dell'insediamento.

Art. 28
II Bilanciere è preposto all'attività amministrativa e contabile della Contrada, ne appronta i Bilanci Preventivi e Consuntivi avvalendosi della documentazione e dei dati che gli pervengono in merito. Sceglie un Vice-Bilanciere e ne sottopone la nomina al Seggio in occasione dell'insediamento. Tale nomina sarà resa nota all'Assemblea del Popolo nella seduta successiva a quella dell'insediamento.

Art. 29
I Consiglieri del Popolo svolgono la funzione di raccordo fra il Seggio ed il Popolo di cui essi sono l'espressione più rappresentativa, ne interpretano e trasmettono la volontà. Nell'ipotesi di valide ed accettate dimissioni di uno o più Consiglieri del Popolo, di decesso o di invalidità permanente degli stessi, il Seggio propone tanti nominativi quanti sono i Consiglieri da sostituire all'Assemblea per la loro nomina.

Art. 30
I Presidenti delle singole Commissioni Permanenti scelgono i membri di pertinenza della propria commissione, comunicandone i nominativi al Seggio in occasione dell'insediamento. Tali nomine saranno rese note all'Assemblea successiva a quella dell'insediamento. I Presidenti provvedono alla convocazione delle riunioni delle rispettive Commissioni ed hanno la direzione delle stesse. Riferiscono al Priore ed al Seggio in merito all'attività ed alle decisioni delle Commissioni cui sono preposti; informano queste ultime delle delibere e delle decisioni adottate dal Seggio sugli argomenti riguardanti i compiti e le funzioni delle Commissioni stesse. Promuovono, sempre nell'ambito delle Commissioni da loro presiedute, iniziative particolari; attribuiscono ai singoli membri speciali incarichi e compiti e provvedono a tutto quanto è necessario per il miglior funzionamento delle Commissioni.

 

CAP. IX

DEL COLLEGIO DEI MAGGIORENTI

Art. 31
Il Collegio dei Maggiorenti è organo permanente della Contrada ed è composto di diritto da coloro che hanno ricoperto la carica di Priore o di Capitano. Sono altresì eleggibili a far parte del Collegio dei Maggiorenti tutti quei Contradaioli che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e che, per elevato ed eccezionale spirito di Contrada, per le cariche sempre dignitosamente ricoperte, si siano resi particolarmente benemeriti della Contrada stessa. La nomina avviene su proposta del Seggio e ratifica dell'Assemblea del Popolo. I membri del Collegio dei Maggiorenti restano in carica a vita. I membri sono effettivi od onorari. Sono onorari i membri che abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età o ne abbiano fatto espressa richiesta. Il numero dei membri effettivi del Collegio non può essere inferiore a 5 né superiore a 10. Non si calcolano in questo numero i membri effettivi di diritto. L'appartenenza al Collegio dei Maggiorenti decade temporaneamente quando un membro sia stato chiamato a ricoprire altri incarichi nell'ambito della Contrada.
 

DEL RETTORE

Art. 32
Nella sua prima riunione, dopo le elezioni degli organi della Contrada, il Collegio dei Maggiorenti provvede a nominare il proprio Rettore, che resta in carica per tutto il mandato degli organi direttivi delta Contrada stessa. Le funzioni di segretario sono svolte dal Cancelliere della Contrada. Il Rettore convoca e presiede le riunioni del Collegio. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Rettore sono svolte dal membro effettivo più anziano. Il Rettore convoca e presiede la Deputazione elettorale per il rinnovo degli organi delta Contrada e per il Capitano. Il Rettore convoca e presiede altresì l'Assemblea di insediamento degli organi della Contrada.

Art. 33
I componenti il Collegio dei Maggiorenti presenziano di diritto ai lavori del Seggio. Il Collegio dei Maggiorenti esprime inoltre parere consultivo su ogni argomento che il Seggio ritenga di dover sottoporre al suo esame. Giudica sul comportamento dei Contradaioli e propone al Seggio l'adozione di provvedimenti e sanzioni nei confronti degli stessi. Redige una propria relazione al Bilancio Consuntivo e Preventivo da presentare dal Seggio all'Assemblea del Popolo sullo stato della Contrada. Decide in merito alle accuse nei confronti dei membri del Seggio e della Deputazione elettorale. Decide altresì su ogni contestazione o controversia che possa sorgere all'interno della Contrada fra gli appartenenti alta stessa o fra costoro e gli Organi della Contrada medesima. Vigila sull'osservanza del presente Capitolato e del Regolamento interno.

Art. 34
Ove il Collegio dei Maggiorenti dichiari l'illegittimità di un provvedimento impugnato, lo stesso cessa immediatamente di avere efficacia. In tale caso il Collegio dei Maggiorenti, per il tramite del suo Rettore, comunica immediatamente la propria decisione al Priore che è tenuto a convocare, entro i dieci giorni successivi, il Seggio per informarlo della decadenza del provvedimento.

Art. 35
Il Collegio dei Maggiorenti si riunisce almeno una volta all'anno e su richiesta del Priore a seguito di apposita delibera del Seggio o dell'Assemblea del Popolo. Le riunioni sono presiedute dal Rettore e sono valide a maggioranza assoluta dei suoi membri effettivi. Le delibere sono adottate a maggioranza di due terzi dei presenti.

Art. 36
In caso di vacanza del Seggio, il Collegio dei Maggiorenti assume collegialmente il governo della Contrada ed il Rettore diviene temporaneamente il Capo ed il rappresentante della Contrada stessa per tutti gli affari correnti. In questo caso il Collegio dei Maggiorenti ha il compito precipuo di indire entro tre giorni nuove elezioni mediante la convocazione dell'Assemblea del Popolo per la nomina delta Deputazione Elettorale.

 

CAP. X

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 37
Le Commissioni Permanenti sono:
- Commissione Beni Immobili
- Commissione Cerimonie e Festeggiamenti
- Commissione Economato
- Commissione Finanziaria
- Commissione Gioventù
- Commissione Protettorato
- Commissione Gruppo Femminile

Art. 38
Le Commissione Permanenti, ciascuna nell'ambito del suo compito specifico, collaborano con il Seggio per il perseguimento dei fini della Contrada. Promuovono e realizzano iniziative idonee per lo sviluppo della Contrada stessa.

Art. 39
Ogni Commissione dovrà riunirsi ordinariamente per lo meno una volta ogni tre mesi. Potrà essere altresì riunita quando se ne presenti l'opportunità su richiesta espressa del Priore e potrà essere invitata, dal Priore stesso, a partecipare, al completo dei suoi membri, ad una o più riunioni del Seggio.

Art. 40
Ogni Commissione, nella sua prima riunione, nomina un segretario il quale redige i verbali delle adunanze in un apposito registro.

Art. 41
Dell'operato delle singole Commissioni risponde esclusivamente il rispettivo Presidente. Entro i limiti delle disponibilità di fondi di loro spettanza, le Commissioni potranno adottare decisioni e provvedimenti che non hanno bisogno di essere preventivamente approvati dal Seggio.

Art. 42
Ogni Commissione sarà dotata di un fondo determinato nel suo ammontare dal Seggio ed iscritto nel Bilancio Preventivo della Contrada. Al termine di ogni anno di attività, il Presidente dovrà redigere un proprio Consuntivo ed una relazione sull'attività svolta, da servire al Seggio per la relazione annuale sullo stato della Contrada.

Art. 43
Nell'eventualità che si renda necessaria l'istituzione di nuove Commissioni aventi il carattere di permanenza, si potrà dar luogo all'istituzione stessa senza che occorra la revisione del presente Capitolato, salvo l'aggiornamento dell'art. 38 e l'inserimento di uno specifico articolo. L'istituzione di tali nuove Commissioni Permanenti sarà deliberata dall'Assemblea del Popolo in occasione di una riunione ordinaria. Nell'ipotesi di valide ed accettate dimissioni del Presidente di una Commissione, di decesso o di invalidità permanente detto stesso, la sostituzione avviene mediante ratifica dell'Assemblea del Popolo di un nominativo proposto dal Seggio.

 

CAP. XI

DELLE SINGOLE COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 44
La Commissione Beni Immobili, composta di cinque membri, ha per compito specifico la conservazione e la cura di tutti i Beni Immobili di proprietà delta Contrada secondo le norme fissate dal Regolamento.

Art. 45
La Commissione Cerimonie e Festeggiamenti è composta di nove membri. Ha il compito di assumere iniziative allo scopo di promuovere la migliore conoscenza fra i Contradaioli e di curare l'immagine della Contrada nelle occasioni ufficiati. Prepara e cura le più idonee Cerimonie in occasione delta Festa del Santo Patrono. Opera inoltre secondo tutte le norme fissate dal Regolamento.

Art. 46
La Commissione Economato, composta di nove membri, è preposta alla manutenzione degli arredi, costumi, oggetti e beni mobili di proprietà della Contrada. Provvede all'esecuzione delle opere di ordinaria manutenzione, entro i limiti del fondo assegnatole. Propone al Seggio l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione e, ricevutane valida autorizzazione, sovrintende all'esecuzione dei lavori stessi. Redige e mantiene aggiornato l'inventario di tutti i beni della Contrada da sottoporre annualmente all'esame del Seggio. Opera inoltre secondo le norme fissate dal Regolamento.

Art. 47
La Commissione Finanziaria, composta di sei membri, ha il compito di predisporre programmi finanziari da sottoporre all'approvazione del Seggio per un sempre maggiore potenziamento delta Contrada. Opera inoltre secondo tutte le norme fissate dal Regolamento.

Art. 48
La Commissione Gioventù, composta di undici membri, ha la funzione di raccogliere intorno alla Contrada i giovani appartenenti alla stessa, di educarli all'attaccamento e al rispetto delle migliori tradizioni della Contrada per prepararli alla vita attiva in seno alla stessa. La Commissione elegge fra i suoi membri un Maestro degli Alfieri ed un Maestro dei Tamburi, i quali istruiranno i giovani nelle rispettive arti. Opera inoltre secondo tutte le norme fissate dal Regolamento.

Art. 49
La Commissione Protettorato, composta di undici membri, ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede ad incrementare il numero dei Protettori;
b) cura le iscrizioni a Protettore dei nuovi nati nel territorio della Contrada ed in quello extra
    moenia, nonché di coloro che ne hanno diritto in forza dell'art. 6 del presente Capitolato,
    in accordo con il Presidente delta Commissione Gioventù. Opera inoltre secondo tutte
    le norme fissate dal Regolamento.

Art. 50
La Commissione Gruppo Femminile, composta di undici membri, ha la funzione di raccogliere intorno alta Contrada le giovani per educarle all'attaccamento ed al rispetto dette migliori tradizioni, assumendo iniziative per illustrare i fini, le consuetudini e gli ordinamenti della Contrada, preparandole alta vita attiva delta stessa. Svolge funzioni di rappresentanza nei confronti dei gruppi femminili delle altre Consorelle e partecipa fattivamente a tutte le attività organizzate unitamente ai gruppi predetti, previa approvazione del Seggio. Opera inoltre secondo tutte le norme fissate dal Regolamento.

 

CAP. XII

DEL CAPITANO

Art. 51
Il Capitano rappresenta la Contrada in tutte le manifestazioni ed attività inerenti alla corsa del Palio. La Contrada si impegna a sostenere l'opera con collaborazione incondizionata. In caso di mancata elezione del Capitano, di sua assenza temporanea o di suo prolungato impedimento, le funzioni del Capitano saranno svolte dal Priore ed, in assenza di questo, dal Vicario Generate. Lo stesso Capitano, in via eccezionale, può farsi rappresentare da uno dei suoi Tenenti.

Art. 52
Il Capitano è eletto contestualmente al rinnovo delle cariche del Seggio. In caso di sfiducia votata dall'Assemblea al Capitano in carica, di impedimento permanente o di dimissioni dello stesso l'Assemblea provvede alta nomina di una apposita commissione composta di cinque membri che proporrà il nome del nuovo Capitano. Il Capitano dura in carica due anni ed è rieleggibile. Fa parte del Seggio con piena facoltà di diritti e di doveri.

Art. 53
Il Capitano è il solo ed esclusivo responsabile della corsa del Palio, sceglie il fantino ed il Barbaresco e - se lo ritiene opportuno - può valersi dell'opera di due Tenenti di sua fiducia, che vengono nominati per ogni singolo Palio. Può far nominare uno o ambedue i Tenenti dall'Assemblea del Popolo con votazione segreta. Detti Tenenti, siano scelti direttamente dal Capitano o eletti dall'Assemblea del Popolo, debbono al Capitano assoluta obbedienza. Il Capitano ha il dovere di chiedere al Seggio quali siano i rapporti attuali con le altre Contrade per assumere le più opportune determinazioni ed ha il diritto di conoscere l'entità dell'impegno economico che la Contrada assume per affrontare le spese del Palio ed ha il dovere di tenerne in debito conto. Entro Otto giorni successivi a ciascun Palio effettivamente corso, il Capitano deve inviare al Priore una relazione che illustri dettagliatamente il comportamento tenuto dalla Contrada in occasione della corsa.

 

CAP. XIII

DEL CORRETTORE E DEL VICE-CORRETTORE

Art. 54
Il Correttore è preposto all'esercizio del culto dell'Oratorio delta Contrada. Fa parte, a titolo onorifico, del Seggio che lo nomina senza obbligo di partecipare alle sedute.

Art. 55
Il Vice-Correttore, pure nominato dal Seggio, coadiuva il Correttore in tutte le sue attività e lo sostituisce.

 

CAP. XIV

SOSTITUZIONE DI CARICHE IN CORSO DI MANDATO

Art. 56
Per la sostituzione di ogni carica della Contrada, per la quale non sia prevista una espressa procedura, si provvede in analogia a quanto previsto per la sostituzione dei Presidenti delle Commissioni Permanenti.

 

CAP. XV

DELLA SOCIETA LA PANIA

Art. 57
Nell'ambito della Contrada opera la Società del Nicchio denominata "La Pania" che è regolata da Statuto interno. Ogni Protettore è di diritto Socio della Società.

 

CAP. XVI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58
Il presente Capitolato potrà essere modificato esclusivamente con apposita deliberazione dell'Assemblea del Popolo a maggioranza dei 2/3 dei presenti su proposta del Seggio, del Collegio dei Maggiorenti o per iniziativa di almeno 100 Protettori. Le proposte di modifica devono essere esposte alla Sede Storica della Contrada e nei locali della Società per quindici giorni antecedenti la relativa Assemblea del Popolo. L'Assemblea è valida quando vi partecipano almeno 200 Protettori.

Art. 59
Il Regolamento interno potrà essere modificato su proposta del Seggio e con apposita deliberazione dell'Assemblea del Popolo, a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

 

REGOLAMENTO INTERNO

 

USO DELLA BANDIERA - CERIMONIE - ONORANZE

Art. 1
Le insegne della Contrada sono patrimonio della Contrada stessa e ne è vietata la riproduzione, l'uso e la commercializzazione.

Art. 2
La Bandiera, simbolo della Contrada, si usa in circostanze ordinarie e straordinarie della vita contradaiola, cittadina e nazionale.
 

IN CIRCOSTANZE ORDINARIE

Art. 3

  1) Viene esposta alla Sede ed ai confini della Contrada nei giorni dei Palii e per la Festa del
      Santo Patrono;
  2) può essere esposta dal Contradaiolo, in territorio di altra Contrada, in caso di Vittoria del
      Palio. In questo caso la Bandiera potrà rimanere esposta per le due settimane
      immediatamente seguenti la Vittoria e nel giorno della cena della Vittoria;
  3) può essere esposta dal Contradaiolo, in territorio di altra Contrada, nel giorno della festa
      del Santo Patrono;
  4) viene esposta alla Basilica di Provenzano per il Palio di Luglio;
  5) alla Cattedrale per il Palio di Agosto;
  6) alle abitazioni del Priore, del Capitano e del Vicario Generate della Contrada, anche in
      territorio di altra Contrada, in occasione di ciascun Palio;
  7) al Palazzo Civico, oltre che nei giorni del Palio anche nel giorno del sorteggio delle
      Contrade e dovrà essere consegnata al Comune il giorno precedente le operazioni del
      sorteggio stesso;
  8) quando la Contrada corre, viene portata dal Paggio Maggiore alla benedizione del Palio che
      si effettua la sera della Prova Generale;
  9) portata da due Alfieri e preceduta da un Tamburo, interviene alla Processione del Cero del
      14 Agosto; alla Processione della Domenica in Albis; alla Processione delta Sacra Testa di
      S. Caterina; alla Processione del Corpus Domini;
10) viene esposta in Duomo per la Domenica in Albis e per il Corpus Domini; in occasione dei
      festeggiamenti Cateriniani nei Templi ove questi verranno celebrati;
11) viene esposta alla Sede Storica della Contrada nei giorni in cui vengono tenute le
      Assemblee del Popolo; al Palazzo Comunale per S. Ansano, giorno di inizio dell'anno
      contradaiolo, cerimonia alla quale la Contrada partecipa con il Paggio Maggiore recante il
      Bandierone;
12) viene esposta al Comune per la Festa Titolare della Cappella interna del Palazzo Comunale
      (22 Settembre);
13) viene esposta al Palazzo Comunale per la consegna del Masgalano; in tale occasione la
      Contrada invia il Paggio Maggiore con Bandierone;
14) viene esposta al Palazzo Comunale per la Festa annuale del Corpo dei Vigili Urbani;
15) viene esposta al Comune per la Cerimonia per la consegna del Mangia; in tale occasione la
      Contrada invia il Paggio Maggiore con Bandierone;
16) viene esposta al Comune in caso di Vittoria di Palio.
 

IN CIRCOSTANZE STRAORDINARIE

Art. 4

a) Viene inviata su richiesta alle Contrade alleate o amiche per il giorno della loro Festa
    Titolare;
b) può essere inviata in numero vario, alle Contrade alleate ed amiche, a loro richiesta, in
    occasione della tradizionale Cena della Vittoria del Palio;
c) può essere inviata a richiesta, a Parroci della città o del suburbio purché essi siano Protettori
   della Contrada;
d) interverrà a cerimonie civili e religiose su richiesta dell'Autorità Comunale o del Magistrato
    delle Contrade;
e) in occasione della Vittoria del Palio di una Contrada alleata, i due Alfieri di Piazza
    accompagneranno il Palio fino alla Sede della Consorella, lasciando una Bandiera sull'Altare
    dell'Oratorio.

Art. 5
Per tutti i movimenti ordinari della Bandiera è responsabile personalmente l'Economo, il quale darà di volta in volta al Custode le relative istruzioni. Per i movimenti straordinari deve essere data approvazione da parte del Priore che provvederà ad avvertire l'Economo il quale, autorizzato, ne assumerà ogni responsabilità. L'uso della Bandiera nei casi non previsti dal presente Regolamento sarà stabilito dal Priore, che dovrà successivamente renderne edotta l'Assemblea dei Popolo.
 

NASCITE

Art. 6
Su segnalazione del protettore, viene esposta la Bandiera alla Sede della Contrada ed il nominativo del neonato e dei genitori vengono esposti nell'apposita bacheca. il Presidente della Commissione Gioventù, tramite la Cancelleria, invia una lettera di auguri.
 

BATTESIMI E COMUNIONI

Art. 7
Non viene inviato né Paggio né Bandiera.
 

MATRIMONI

Art. 8
A ciascun protettore spetta, su richiesta, un Alfiere di sesso maschile (come da rituale contradaiolo) o un Paggio, anche di sesso femminile, senza Bandiera. Sempre su richiesta, possono essere inviate Bandiere - fino ad un massimo di sei - per l'addobbo del luogo della Cerimonia nel caso questa si svolga al di fuori dell'Oratorio della Contrada, comunque entro il territorio della provincia di Siena. Eventuali deroghe alla presente norma potranno essere autorizzate dal Priore che ne dovrà successivamente rendere edotta l'Assemblea del Popolo. Su richiesta del Protettore viene concesso l'uso dell'Oratorio. L'addobbo ed ogni altra spesa sono a carico del Protettore stesso.
 

FUNERALI

Art. 9
Al Protettore spetta un Alfiere con Bandiera. La Contrada provvederà ad esporre la Bandiera a lutto ed alla segnalazione nella bacheca della Sede Storica. In caso di decesso del Priore, del Capitano e del Rettore del Collegio dei Maggiorenti in carica, l'intera Comparsa partecipa alla Cerimonia. Su richiesta del Magistrato delle Contrade verrà inviato il Paggio Maggiore ai funerali di Priori e Capitani delle altre Consorelle, del Rettore del Magistrato delle Contrade in carica o di altri Dirigenti ed Autorità. Eventuali deroghe alle presenti norme potranno essere autorizzate dal Priore, che ne dovrà successivamente rendere edotta l'Assemblea del Popolo. Su richiesta, viene concesso a tutti l'uso dell'Oratorio per l'esposizione della salma. Ogni eventuale spesa è a carico delta famiglia richiedente.
 

ONORANZE DELLA CONTRADA

Art. 10
Nella ricorrenza di ciascun Palio, la Comparsa della Contrada al completo renderà omaggio alle abitazioni del Priore, del Capitano e del Vicario Generate purché non comporti spostamenti significativi rispetto al tradizionale percorso della Comparsa, nonché alle Autorità Civili ed Ecclesiastiche - secondo la tradizione - dopodiché si recherà sul Campo insieme alle Consorelle agli ordini delle Autorità Comunali. Nella ricorrenza dei Santo Patrono la Comparsa si recherà a rendere omaggio alle Autorità ed alle Consorelle. Un Paggio renderà omaggio ai Contradaioli defunti, nei Cimiteri cittadini. Il numero complessivo dei figuranti non dovrà superare le 100 unità. Gli Alfieri, i Tamburini ed il Paggio Maggiore dovranno essere di sesso maschile. In occasione delle visite delle Comparse di Contrada Alleate od amiche nel territorio della nostra Contrada, verranno spiegate te Bandiere (in vario numero) in segno di saluto e verrà suonata la campana. In tale occasione sarà aperto l'Oratorio per dar modo ai componenti le stesse Comparse di porgere il tradizionale saluto alla Madonna Auxilium Christianorum al cui altare resteranno accesi i ceri per tutto il periodo della Cerimonia.
 

ELEZIONI DEL SEGGIO E DEL CAPITANO
DEPUTAZIONE ELETTORALE

Art. 11

Per la nomina del Seggio e del Capitano, secondo quanto prescritto dal Capitolato, si dovranno osservare le seguenti norme:
a) l'Assemblea del Popolo, entro il mese di Ottobre di ogni biennio, nomina una Deputazione
    Elettorale composta di sette membri. La Deputazione è presieduta dal Rettore del Collegio o
    da un suo delegato scelto fra i membri del Collegio medesimo, senza diritto di voto. Tale
    Deputazione, nella sua prima riunione, provvederà ad eleggere un segretario;
b) sono elettori i Contradaioli di ambo i sessi che abbiano superato il sedicesimo anno di età e
    che abbiano i requisiti previsti dal Capitolato;
c) sono eleggibili i Contradaioli che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età e che siano
    in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato. Debbono inoltre essere presenti
    all'Assemblea ed aver dichiarato la loro disponibilità ad accettare l'eventuale elezione. A tale
    scopo, all'inizio dell'Assemblea, il Priore raccoglie le candidature e le rende note
    all'Assemblea stessa nella maniera più idonea alla circostanza;
d) ogni membro dell'Assemblea può indicare fino a tre nominativi mediante scheda segreta. La
    scheda, per essere ritenuta valida, dovrà contenere non più di tre nominativi espressamente
    indicati con nome e cognome. Lo stesso nominativo ripetuto più volte conterà come una sola
    indicazione. L'indicazione di nominativi non eleggibili non comporterà annullamento della
    scheda. Una scheda sarà ritenuta nulla qualora contenga segni o scritte all'infuori
    dell'indicazione dei nominativi prescritti;
e) risulteranno eletti i primi sette nominativi che avranno avuto il maggior numero di voti ed
    accettino l'elezione. In caso di ex-aequo per il settimo posto verrà effettuata una ulteriore
    votazione segreta fra tali nominativi e sarà eletto quello che abbia ottenuto la maggioranza
    semplice dei voti espressi;
f) in caso che non venga raggiunto il numero di sette membri validamente eletti, l'Assemblea
    dovrà essere riconvocata entro sette giorni per procedere alla nomina della Deputazione con
    le stesse regole di cui ai commi precedenti. Qualora l'esito risultasse negativo, si procederà
    ad una terza ed ultima convocazione dell'Assemblea, sempre nel termine di sette giorni. In
    caso di ulteriore risultato negativo il compito di formare la Deputazione sarà demandato al
    Collegio dei Maggiorenti il quale dovrà provvedere nel termine di venti giorni;
g) la Deputazione Elettorale ha l'obbligo di rendere nota la data delle operazioni elettorali, a
    mezzo di avvisi murari da affiggere nel Rione e da inviare alle Pubbliche Affissioni. La
    Deputazione potrà avvalersi della pubblica stampa per le comunicazioni necessarie;
h) le operazioni elettorali dovranno aver luogo il Sabato dalle ore 21 alle ore 24 e la Domenica
    dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Alle operazioni elettorali è necessaria la
    presenza di almeno tre componenti la Deputazione assistiti dal Cancelliere in carica.
    L'elettore potrà votare per intero la scheda presentata dalla Deputazione o da un altro
    gruppo, come pure cancellarne i nominativi e sostituirti con altri. L'eventuale elezione di
    elementi non aventi i requisiti previsti dal Capitolato comporta l'annullamento degli eletti;
i) la scheda dei membri del Seggio deve essere redatta in ordine di carica;
j) i componenti il Seggio scaduto sono rieleggibili;
k) secondo il disposto del Capitolato, il Presidente delta Società del Nicchio, il Correttore e
    Vice-Correttore fanno parte del Seggio e pertanto non vanno inclusi nella scheda;
l) gli scrutini avverranno non appena dichiarate chiuse le operazioni di voto e si procederà
    pubblicamente. E' obbligatoria la presenza di almeno cinque componenti la Deputazione.
    Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato la maggioranza dei voti;
m) non appena conosciuti i risultati e firmato il relativo verbale, il Rettore da incarico al
    Cancelliere di darne comunicazione agli interessati invitandoti all'Assemblea dei Popolo di
    insediamento - convocata e presieduta dal Rettore stesso - che dovrà avvenire entro quindici
    giorni dalla data delle elezioni.
 

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL POPOLO

Art. 12
Le riunioni dell'Assemblea del Popolo si svolgeranno in prima o, quando previsto, in seconda convocazione. La comunicazione pubblica della convocazione dell'Assemblea del Popolo, salvo casi eccezionali o di particolare ed ungente necessità, deve essere data almeno tre giorni avanti la riunione a mezzo di avvisi murali da collocarsi nelle apposite bacheche, ove in essi sia ben specificato l'ordine del giorno, ed attraverso la pubblica stampa o tramite altri avvisi da collocarsi in altre parti del territorio della Contrada. Per i casi eccezionali ed ove il Priore lo ritenga opportuno, deve essere data pubblica comunicazione per lo meno dodici ore avanti l'ora fissata per la prima convocazione. Il suono della campana della Contrada darà il segnale dell'inizio delle riunioni. L'ammissione all'Assemblea avviene a seguito del controllo della Commissione Protettorato del diritto di partecipazione alla stessa.
 

RIUNIONI DEL SEGGIO

Art. 13
Il Seggio è convocato dal Priore. Le riunioni si terranno soltanto in prima convocazione. La comunicazione agli interessati deve essere data a mezzo invito personale, ove sia ben specificato l'ordine del giorno da trattare, almeno sette giorni prima della riunione. In caso di procedura d'urgenza sarà convocato con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo. Le riunioni hanno validità se presenti la metà più uno dei suoi componenti. I membri del Seggio possono esprimere ufficialmente il loro dissenso rispetto alte decisioni adottate dalla maggioranza esclusivamente attraverso l'inserimento di dichiarazioni a verbale.
 

CUSTODE SACRESTANO

Art. 14
I rapporti del Custode con la Contrada, ivi compreso l'eventuale uso dell'alloggio di servizio, e te sue mansioni saranno definite per mezzo di un apposito contratto. Nel caso di modifiche che in seguito venissero portate al medesimo, viene fatto salvo in lui il diritto di rinunciare, previa disdetta di sei mesi, per non accettazione delle modifiche stesse o per sue dimissioni volontarie. Ha in consegna i beni mobili della Contrada di cui assume la custodia firmando apposito verbale. E' alle dirette dipendenze dell'Economo per l'espletamento dei compiti inerenti la vita della Contrada che lo stesso gli indicherà. Risultante vacante la carica di Custode Sacrestano, il Seggio potrà provvedere per chiamata diretta o per concorso al quale potranno partecipare Contradaioli d'ambo i sessi, presentando domanda ed allegando i documenti che via via saranno ritenuti necessari per concorrere. il Seggio, in caso di concorso, dopo aver preso visione delle domande e relativi documenti presentati dai concorrenti, procederà alla nomina del Custode Sacrestano a mezzo di votazione segreta. Per essere nominato in carica deve ottenere la metà più uno dei voti validamente espressi.
 

ESATTORE

Art. 15
L'Esattore incassa le quote delle pigioni e del protettorato versandone l'importo al Camarlengo. E' responsabile in proprio delle somme da esso percepite. Opera in stretto contatto con il Presidente della Commissione Protettorato e col Camarlengo per tutte le operazioni di sua competenza riguardanti il Protettorato. Ad esso possono essere affidate altre esazioni che via via si rendessero necessarie. E' facoltà del Seggio nominare più esattori qualora ciò si rendesse opportuno.
 

BILANCI E CONTABILITA'

Art. 16
Il Seggio, per mezzo del Bilanciere, compila la denuncia dei redditi, i rendiconti preventivo e consuntivo e sottopone questi ultimi all'approvazione dell'Assemblea del Popolo secondo il disposto del Capitolato della Contrada entro il mese di Marzo. Le operazioni di entrata e di uscita dovranno essere regolate a mezzo dei rispettivi mandati che, redatti dal Camarlengo, per essere validi, dovranno portare la firma del Priore e dei Presidenti delle singole Commissioni Permanenti. Il Camarlengo paga e riscuote in base ai mandati che riporterà poi per la loro registrazione sull'apposito libro cassa. il Camarlengo curerà inoltre di tenere allegati ai mandati i documenti giustificativi delle spese (fatture, note di rimborso ed altro). I Presidenti delle Commissioni dovranno rimettere al Bilanciere i preventivi di spesa entro il 31 Gennaio.
 

INVENTARIO

Art. 17
L'inventario generale dei beni mobili ed immobili della Contrada deve essere conservato in Archivio a cura del Cancelliere. Altra copia rimane in consegna all'Economo che curerà di tenerla aggiornata per proprio conto, effettuandone però riscontro anno per anno con l'originale conservato in Archivio della Contrada ed aggiornato dal Cancelliere. L'Economo curerà inoltre, al termine di ciascun anno, di rimettere al Cancelliere ed al Bilanciere le variazioni di carico e scarico che devono essere trascritte sul registro dell'inventario stesso secondo il disposto del Capitolato.
 

MEMBRI DEL COMITATO AMICI DEL PALIO E DELLA COMMISSIONE MASGALANO

Art. 18
I rappresentanti delta Contrada in seno al Comitato Amici dei Palio vengono nominati dal Seggio, durano in carica un anno e possono essere riconfermati. I rappresentanti della Contrada debbono attenersi scrupolosamente al mandato conferito, non possono in alcun modo impegnare la Contrada senza aver prima interpellato il Seggio. Il loro mandato può essere revocato in ogni momento quando se ne ravvisi l'opportunità. I rappresentanti dovranno dare relazione agli Organi della Contrada circa l'attività svolta in seno a tale consesso. Il Seggio nomina altresì il rappresentante per la Commissione Masgalano da comunicare al Magistrato.
 

BATTESIMO CONTRADAIOLO

Art. 19
Il Battesimo Contradaiolo sarà celebrato presso l'Oratorio della Contrada il Sabato pomeriggio, prima del Mattutino. Questa cerimonia darà inizio ai Festeggiamenti del Santo Patrono. In detta giornata, la Contrada renderà omaggio in Duomo all'Altare di S. Gaetano Thiene.
 

COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 20
Le Commissioni Permanenti, oltre a svoigcre le mansioni come da Capitolato,
hanno i seguenti compiti:

  1. Commissione Beni Immobili:
    • controlla assiduamente gli stabili e propone per essi tutte quelle migliorie che li rendano più confortevoli ed efficienti e, al tempo stesso, ne aumentino il reddito;
    • predispone progetti e preventivi da sottoporre all'esame del Seggio per i lavori di maggiore importanza;
    • opera direttamente per le piccole operazioni che abbiano carattere di urgenza in accordo con il Presidente della Commissione Economato riferendone, comunque, alla prima riunione di Seggio;
    • cura il buon andamento dei rapporti tra gli inquilini e la Contrada, di concerto con la Commissione Economato;
    • si tiene aggiornata su eventuali vendite di fabbricati siti nel territorio della Contrada per un eventuale acquisto da parte della medesima.
       
  2. Commissione Cerimonie e Festeggiamenti:
    • provvede alta gestione dei palchi per le prove e d'intesa con la Capitaneria anche per il Palio;
    • provvede all'organizzazione della tradizionale Cena della Prova Generale;
    • d'intesa con gli Organi della Contrada, organizza le cerimonie per festeggiane la Vittoria del Palio e per esaltare, nella maniera più degna, la letizia, il prestigio e l'onore della Contrada Vittoriosa sul Campo;
    • unitamente alle Commissioni Economato e Gioventù esprime il proprio parere al Vicario Generate per la formazione della Comparsa di Piazza e quella per le onoranze in occasione della Festa Titolare;
    • d'intesa con la Società del Nicchio provvede a fissare il prezzo delle Cene ed a fornire i relativi menu alla Società, qualora intenda utilizzare la stessa a tale scopo;
    • provvede al tradizionale ricevimento e rinfresco offerto dalla Contrada in occasione della Festa del Santo Patrono e del Battesimo Contradaiolo;
    • dà disposizioni alla Società per i rinfreschi da offrire alle Contrade Alleate ed Amiche in occasione dei rispettivi giri e coadiuva la Società per il migliore svolgimento degli Stessi;
    • entro il 30 Novembre di ogni anno organizza il Banchetto Annuale per la chiusura dell'anno Contradaiolo.
       
  3. Commissione Economato:
    • sovrintende al servizio del Custode e ne dirige e sorveglia l'attività;
    • coadiuva la Commissione dei Beni Immobili nella cura del buon andamento dei rapporti tra gli inquilini e la Contrada;
    • propone al Seggio l'acquisto del materiale necessario (beni mobili) per il migliore svolgimento delle attività che le Commissioni ritengono svolgere a seguito di esplicita richiesta da parte delle stesse;
    • è preposta a fornire i nominativi dei Paggi per tutte le Cerimonie della Contrada (battesimi Contradaioli, matrimoni, funerali, Festa Titolare, presenza a cerimonie);
    • unitamente alte Commissioni Gioventù e Cerimonie esprime il proprio parere al Vicario Generale per la formazione della Comparsa di Piazza e quella per le onoranze in occasione della Festa Titolare.
       
  4. Commissione Finanziaria:
    • provvede allo studio e, dopo l'approvazione, all'attuazione dei provvedimenti per incrementare sempre più i fondi di carattere ordinario e straordinario da impiegare nella realizzazione delle iniziative che saranno stabilite dagli Organi della Contrada;
    • promuove fra i Contradaioli la sottoscrizione in occasione della partecipazione della Contrada alla Corsa del Palio e d'intesa con il Camarlengo ne cura l'esazione.
       
  5. Commissione Gioventù:
    • assume iniziative per illustrare ai giovani i fini, le consuetudini e gli ordinamenti della Contrada affinché possano, onorevolmente e consapevolmente, difendere la stessa in ogni circostanza;
    • entro il termine di quattro giorni antecedenti la corsa di ciascun Palio, dovrà fornire al Vicario Generale i nominativi dei due Alfieri e del Tamburino che parteciperanno al Corteo Storico;
    • entro il 3 Agosto di ogni anno, unitamente alle Commissioni Economato e Cerimonie, fornisce al Vicario Generale i nominativi degli Alfieri e Tamburini idonei per formare la Comparsa che renderà le onoranze in occasione delta Festa del Santo Patrono;
    • organizza il Battesimo Contradaiolo, fornendo il programma ed i nominativi dei piccoli Contradaioli che devono essere battezzati;
    • organizza la Festa della Madonna;
    • organizza il Carnevale dei Ragazzi e tutte le altre eventuali Feste (natalizie, ecc.).
       
  6. Commissione Protettorato:
    • promuove il protettorato di persone residenti in Siena e fuori Siena;
    • conserva il ruolo dei Protettori;
    • cura l'elenco dei nuovi Contradaioli da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
    • compila le ricevute di esazione e le consegna all'Esattore entro il 15 Febbraio di ogni anno;
    • ottiene dall'Esattore il rendiconto degli incassi con la relativa riconsegna con i talloncini di riscontro e del denaro incassato;
    • sollecita i Protettori che risultino morosi al 31 dicembre di ogni anno, per gli effetti previsti dall'articolo 7. Le operazioni di cui al presente capoverso ed al precedente vengono compiute in accordo con il Camarlengo al quale devono essere immediatamente consegnati gli incassi;
    • verifica che l'Esattore operi con spirito di sacrificio e senso di responsabilità per accelerare le esazioni riferendo le sue eventuali deficienze;
    • ogni sei anni provvederà ad effettuare un censimento di tutti i Contradaioli.
       
  7. Commissione Gruppo Femminile:
    • in accordo con la Commissione Economato provvede a rimettere in ordine i Paramenti Sacri e, dopo l'uso, lo stesso farà per la biancheria;
    • in occasione dei Palii e della Festa Titolare del Santo Patrono, sempre in accordo con l'Economo della Contrada, rimette in assetto i Costumi in tutte le loro parti, accessori compresi nonché la relativa biancheria;
    • nel corso dell'anno provvede alla raccolta dei fondi per le varie Celebrazioni Sacre e per le offerte Votive (Domenica in Albis, ecc.);
    • in occasione delle grandi circostanze, previo accordo con il Custode, provvede alla pulizia della Chiesa e della Sede.
       

SOCIETA' DEL NICCHIO

Art. 21
La Società provvede, d'intesa con le Commissioni Permanenti della Contrada, alla gestione finanziaria ed all'effettuazione materiale di ogni attività conviviale che le Commissioni di cui sopra abbiano stabilito di svolgere nei locali della Società.